REGOLAMENTO ASSEMBLEA DELLA ZONA VOLTURNO

Conforme a quanto approvato dall’Assemblea di Zona del 18 aprile 2021

Articolo 1

Chi interviene alla votazione durante i lavori dell’Assemblea di Zona esprime una volontà precisa, ciò in forza di un potere che gli deriva dallo “status” di Capo dell’associazione.

L’Assemblea di Zona è dunque formata dai Capi e dagli Assistenti Ecclesiastici censiti in Zona.

Ne fanno inoltre parte:

  1. i soci adulti in formazione, censiti nella Zona, con solo diritto di voto;
  2. i Capi temporaneamente non in servizio – per un periodo massimo di due anni – censiti ai vari livelli associativi, con solo diritto di essere eletti. Sono Capi temporaneamente non in servizio quelli impossibilitati a svolgerlo per motivi diversi (famiglia, lavoro, studio, ecc.)

Articolo 2

L’ Assemblea di Zona può essere convocata:

  1. dal Responsabile e dalla Responsabile di Zona congiuntamente;
  2. in caso di incarico vacante di uno dei due, da quello in carica;
  3. dai Responsabili Regionali nell’ipotesi di incarichi contemporaneamente vacanti

Articolo 3

L’Assemblea di Zona va convocata con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni contenente l’indicazione della sede, l’ordine del giorno, il calendario dei lavori, la data e l’ora di inizio delle sessioni.

Con successive comunicazioni potranno essere inviate ai componenti della Assemblea note illustrative, documenti a corredo ed il bilancio preventivo e consuntivo della Zona.

Le procedure e le modalità per la votazione on line, sono alternative a quelle mediante “paletta” o con scrutinio segreto, vengono stabilite dai Responsabili di Zona nel rispetto dei principi di democrazia associativa e libertà di voto.

Articolo 4

Ogni singolo componente e/o più componenti dell’Assemblea possono far pervenire ai Responsabili di Zona proposte di argomenti da sottoporre alla discussione nella successiva Assemblea.

Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.

L’inserimento all’ordine del giorno di detta proposta sarà concordata con il/i proponenti.

Articolo 5

L’Assemblea di Zona va convocata almeno una volta l’anno in sessione ordinaria, al fine di:

  1. Formulare, verificare e deliberare in merito al programma annuale di Zona predisposto per la realizzazione degli scopi specifici della stessa, in coerenza col Progetto di Zona
  2. Deliberare in merito ai bilanci preventivi e consuntivi, presentati dal Comitato di Zona.
  3. Eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i membri del Comitato di Zona, in numero di 5, e i Responsabili di Zona.
  4. Eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, il Consigliere Generale.

Articolo 6

Per l’elezione dei membri del Comitato di Zona, dei Responsabili di Zona e del Consigliere Generale che decadono dal mandato, il Comitato potrà proporre dei candidati.

  1. E’ preferibile che i candidati proposti dal Comitato di Zona (sentite le Comunità Capi di appartenenza) e dai Gruppi siano presentati entro il settimo giorno antecedente l’Assemblea.
  2. I membri dell’Assemblea di Zona potranno proporre altri candidati.
  3. Quanto sopra, infatti, non pregiudica l’eleggibilità di qualsiasi Capo dell’associazione censito nella Zona, che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature pervenute precedentemente.
  4. L’elenco dei candidati proposti dal Comitato di Zona e dai membri dell’Assemblea, dovrà essere presentato alla platea nel corso della sessione Assembleare.
  5. La votazione per l’elezione dei Responsabili di Zona, dei membri di Comitato e del Consigliere Generale è preceduta da una discussione in cui i proponenti illustrano le ragioni delle candidature presentate.

Articolo 7

La presidenza dell’Assemblea di Zona è assunta congiuntamente dai Responsabili e, in caso di incarico vacante, da quello in carica. Spetterà invece ai Responsabili regionali (o ad uno solo di essi in carica) nell’ipotesi di incarichi entrambi vacanti.

Articolo 8

Per gli adempimenti di cui agli artt. 5 e 6, i Presidenti dell’Assemblea sono assistiti da un segretario e da due scrutatori, eletti dall’Assemblea su proposta della presidenza, i quali attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese o segreto.

Articolo 9

Il segretario eletto dall’Assemblea provvede alla redazione del resoconto della sessione contenente i dati sull’effettiva presenza dei partecipanti (comprese le deleghe), un breve cenno dei fatti, l’enunciazione delle questioni proposte e le delibere dell’Assemblea.

Successivamente il segretario invierà il verbale dell’Assemblea sulla e-mail istituzionale dei Responsabili di Zona, che a loro volta lo invieranno alle mail istituzionali dei Gruppi della Zona

Articolo 10

Il Comitato di Zona sceglie e organizza, per ogni Assemblea di Zona, una segreteria di accoglienza che resta aperta, per la registrazione dei partecipanti all’Assemblea, non oltre un’ora dall’ apertura dei lavori Assembleari.
Dopo la chiusura della segreteria non sarà più possibile effettuare registrazioni

Articolo 11

L’assemblea è valida se è presente almeno il 30% dei capi con diritto di voto, comprese le deleghe.
Qualora non si raggiungesse il quorum, per la validità dell’assemblea, i Responsabili di Zona, aggiorneranno l’assemblea con una nuova convocazione.

Articolo 12

Ad ogni avente diritto al voto, la segreteria consegnerà una “paletta” mediante la quale esercita tutti i diritti Assembleari.

In modalità on-line, ai partecipanti all’assemblea verranno fornite le istruzioni adeguate ad esprimere il voto.

Articolo 13

Per l’esame preliminare di eventuali mozioni, l’Assemblea di Zona nomina all’inizio della sessione, su proposta dei Presidenti, un Comitato mozioni composto da un presidente e da due membri.

I componenti dell’Assemblea che intendono proporre mozioni, debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni che, di intesa con i presentatori, vi apporta, ove necessario, modifiche formali o quelle destinate a chiarirne il senso, coordinando altresì più mozioni di contenuto analogo.

I Presidenti dell’Assemblea possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più componenti l’Assemblea.

Qualora sul medesimo argomento siano presenti più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe in maniera più radicale la situazione esistente.

Il relativo giudizio è rimesso ai Presidenti.

Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, la stessa viene messa ai voti in prima battuta nella forma emendata, iniziando qualora sia il caso dell’emendamento che, a giudizio dei Presidenti, appare il più radicale.

Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Nessuno può discutere e parlare due volte di una mozione (eccetto che per domande di chiarimento o per una mozione d’ordine) salvo il proponente, al termine del dibattito sulla stessa, per l’esercizio del proprio diritto di replica.

Articolo 14

Nella discussione o dibattito Assembleare, nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.
I Presidenti possono revocare la facoltà di parlare e interrompere l’eventuale discussione quando l’intervento non è pertinente all’argomento in discussione.

Coloro che chiedono di intervenire hanno la parola, salvo diverso avviso dei Presidenti, nell’ordine di iscrizione.

Articolo 15

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (cd. “mozione d’ordine”) hanno diritto di parola solo alla fine dell’intervento stesso.

Il dibattito sulla mozione d’ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, successivamente la mozione viene messa ai voti e, se approvata, entra immediatamente in vigore.

Articolo 16

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’Assemblea, su proposta dei Presidenti, può inserire nuovi argomenti all’ordine del giorno.

In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al regolamento dell’Assemblea di Zona.

Articolo 17

I Presidenti dell’Assemblea possono, in corso di sessione, variare l’ordine cronologico degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, per esigenze di funzionalità.

Articolo 18

Su proposta dell’Assemblea o dei Presidenti possono essere istituite, nel corso della sessione Assembleare, commissioni di lavoro formate dai componenti dell’Assemblea, per l’approfondimento di singoli argomenti nonché per la preparazione delle relative mozioni o delibere da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 19

La decisione che istituisce le commissioni ne precisa il mandato e le modalità di lavoro

Articolo 20

L’Assemblea di Zona, nel prendere decisioni la cui realizzazione comporti oneri economici, deve necessariamente indicare il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (Capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).

Articolo 21

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea, per alzata di “Paletta” o in altri modi palesi.

Una modalità alternativa di votazione è quella on line, che assicuri il rispetto del principio di democrazia associativa e libertà nel voto.

Si considerano approvate le deliberazioni che raggiungano la maggioranza assoluta.

Articolo 22

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Anch’esse possono essere effettuate in modalità on-line, nel rispetto del principio di democrazia associativa, libertà ed anonimato del voto.

Articolo 23

Ciascun membro dell’Assemblea con diritto di elettorato attivo può esprimere un singolo voto.

Articolo 24

Il membro dell’Assemblea assente, può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta da presentare al momento della registrazione.

Nessun membro dell’Assemblea può raccogliere più di una delega, in modo da poter complessivamente disporre di non più di due voti.

Articolo 25

Nessun membro dell’Assemblea può farsi sostituire durante i lavori Assembleari.

Articolo 26

Per l’approvazione del regolamento dell’Assemblea di Zona e per eventuali sue modifiche è necessario ottenere i 2/3 dei voti degli aventi diritto presenti, incluse le deleghe.

Articolo 27

Per l’elezione dei Responsabili di Zona, dei membri di Comitato e del Consigliere Generale sono eletti alla prima votazione i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti validi espressi.

Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, o in caso di parità, si procederà ad un solo turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Risulterà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza semplice.

Se al ballottaggio nessun candidato raggiunge la maggioranza semplice, il posto resta vacante fino all’Assemblea successiva.

In caso di candidatura unica, qualora non venga raggiunta la maggioranza semplice alla prima votazione, non si procede al ballottaggio.

I Capi eletti entrano in carica immediatamente. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un biennio.

Articolo 28

Le modifiche al regolamento sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea di Zona e vengono votate, con le modalità di cui all’art. 21 e le maggioranze di cui all’art. 26, sulla base di un testo previamente inviato ai Capi della Zona almeno 15 gg. prima dell’Assemblea. Entrano in vigore immediatamente.

Articolo 29

Ogni deliberazione adottata in sessione di Assemblea ordinaria e/o straordinaria, potrà essere invalidata qualora sia stata presa in difformità dallo statuto dell’AGESCI in vigore.

L’impugnativa della delibera non sospende l’esecuzione della stessa finché, non intervenga la decisione della Capo Guida e del Capo Scout, che saranno invitati pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Articolo 30

Ai lavori dell’Assemblea di Zona i componenti partecipano in uniforme scout.

Articolo 31

Il consiglio di Zona è autorizzato ad apportare esclusivamente modifiche al presente regolamento nell’eventualità di variazioni dello statuto dell’Associazione e ne renderà partecipe i Capi della Zona nella prima Assemblea utile.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti dei livelli superiori (Nazionale e Regionale).

DEFINIZIONI:

Maggioranza assoluta:

La maggioranza assoluta è raggiunta se si ottiene un numero di voti superiore alla metà più uno del numero totale degli aventi diritto al voto registrati, incluse le deleghe.

Nel presente Regolamento tale maggioranza si applica per le votazioni palesi sulle deliberazioni ordinarie dell’Assemblea.

Maggioranza semplice:

La maggioranza semplice è raggiunta se si ottiene un numero di voti superiore alla metà più uno del numero totale dei voti validi espressi.

Nel presente Regolamento tale maggioranza si applica nelle votazioni a scrutinio segreto, relative quindi agli incarichi elettivi.

Voti validi espressi:

Si intende per “voti validi espressi” la somma delle schede indicanti una preferenza e delle schede bianche.

Da tale conteggio, pertanto, vengono escluse le schede nulle.